Il documento fattura

Anche le fatture sono documenti, alla stessa stregua di tutti gli altri e del vostro foglietto di appunti. La fattura, a differenza del foglietto di appunti, è però anche un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto giuridico per comprovare l’avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e fissa il diritto del soggetto stesso a riscuoterne il prezzo, sulla base degli accordi di contratto. Come sapete, l’operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione. La fatturazione è il processo aziendale che va dalla composizione della fattura fino alla sua archiviazione (sia da parte dell’emittente che da parte del destinatario). Inoltre dovete, se richiesti dall’Ufficio delle Entrate, mettere a disposizione le fatture conservate per gli eventuali accertamenti fiscali.
Innegabile è dunque l’importanza della fattura nella vita della vostra azienda: essa rappresenta nel tempo un’operazione commerciale, da essa derivano conseguenze fiscali come la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi, conseguenze civili (es. ingiunzioni di pagamento) e penali (es. reati tributari) nonché i collaterali finanziari connessi con la gestione del credito.
La fatturazione potete farla direttamente, tramite il vostro commercialista o uno studio specialistico o una associazione di categoria oppure addirittura utilizzando canali di outsourcing.
La fattura è assoggettata alle leggi sull’IVA (principalmente il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 in attuazione della direttiva 2001/115/CE) per quanto riguarda aliquota, imponibilità o meno, soprattutto nel caso delle esportazioni.
La fattura è un documento fiscale e come documento fiscale ha l’obbligo della registrazione contabile in bilancio da parte di chi lo emette e ha anche l’obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale. La numerazione a sua volta può essere realizzata anche con serie diverse, a seconda delle necessità aziendali (per esempio quando l’azienda ha più sedi periferiche).

Invio telematico della fattura

Anche la fattura può essere trasformata in un documento informatico, alla stessa stregua del biglietto degli appunti scannerizzato o utilizzando un normale computer.
Quante volte avviene che compilate la vostra fattura usando semplicemente un programma di videoscrittura o un foglio Excel e poi lo allegate alla mail per spedirla alla vostra controparte: così facendo non avete fatto altro che compilare un documento informatico, che inoltrate mediante un invio telematico.
In questo caso siamo in presenza di un semplice invio elettronico di una normalissima fattura cartacea.
Gli strumenti elettronici vi agevolano nel lavoro, la giurisprudenza vi garantisce, come abbiamo visto, la validità comunque del documento informatico, ma non avete assolutamente compilato una fattura elettronica.
Tuttavia la vostra fattura è assolutamente regolare; di più, il vostro interlocutore non può neppure rifiutarsi di riceverla.
L’importante è che i dati fiscali contenuti nella fattura siano gli stessi. Con dati fiscali si intendono quelli che abbiamo descritto precedentemente e che, come abbiamo detto, fanno riferimento all’articolo 21 del DPR 633/1972.
L’invio telematico delle fatture è dunque da tempo una realtà consolidata che consente importanti risparmi di tempo e denaro.
Tuttavia restano fermi i consueti obblighi previsti per la normale fattura cartacea: emittente e destinatario devono obbligatoriamente stampare ciascuno la propria copia della fattura e trattarla nella forme consuete (e previste dalla legge) delle procedure amministrative e di archiviazione.

La Fattura elettronica

Il decreto legislativo n. 52/2004 (e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004) che abbiamo già citato in quanto ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva n. 2001/115/CE in materia di semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto, ha appunto previsto in particolare le regole concernenti l’utilizzo della fattura elettronica e la sua conservazione.
Peraltro con l’approvazione della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (la cosiddetta Legge finanziaria 2008) è stato, infine, introdotto l’obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione. Su questo ultimo punto tuttavia si è ancora, alla data, in attesa delle relative disposizioni attuative.
Però possiamo affermare che, con la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle Circolari interpretative necessarie a chiarire le novità introdotte (45/E del 19 ottobre 2005 e 36/E del 6 dicembre 2006) e di numerosi interpelli, il quadro normativo di riferimento risulta ragionevolmente completo e chiaro e consente fin da subito l’adozione di soluzioni di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva con rischi legati all’incertezza interpretativa estremamente limitati.

Fonte: Caf730.com

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